ART. 30 - Bilancio e contabilità

 

1) La gestione finanziaria del Comune si fonda su principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2) La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 31 - Facoltà dei revisori dei conti

 

1) Il revisore, nell'esercizio delle loro funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare, se richiesto, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

2) Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3) Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4) Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.